Il Debt service coverage ratio (DSCR)

Il comma 1 dell’art. 13 del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (DL 14/2019 in attuazione della L. 155/2017) introduce un sistema di indicatori, rilevabili attraverso appositi indici ufficiali e standardizzati, dai quali presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Il  comma 2 del medesimo art. 13 assegna al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) il compito di elaborare tali indici.

Tra questi il DSCR risulta essere forse il più importante per la sua potenzialità di rappresentare attraverso un solo numero (superiore, uguale o inferiore ad 1) la capacità prospettica di un’azienda nei sei mesi successivi di far fronte ai propri debiti non operativi con i margini operativi, quindi al netto dei costi delle vendite, delle spese generali e degli oneri fiscali.

Per il calcolo del DSCR il CNDCEC definisce i seguenti due approcci basati sul budget di tesoreria:

 

1° approccio

Il DSCR deriva da un budget di tesoreria interno che rappresenti le entrate e le uscite delle disponibilità di cash attese nei successivi sei mesi.

Da tale budget si ricavano il numeratore e il denominatore dell’indice:

  • al numeratore si sommano tutte le risorse disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei successivi sei mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore.
  • al denominatore si sommano le uscite previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari inteso come pagamento della quota capitale e interessi contrattualmente previsti per i successivi sei mesi per i debiti a medio lungo e interessi passivi più oneri finanziari dei debiti a breve.

 

2° approccio

Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei sei mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi sei mesi.

  • Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:

a) i flussi operativi al servizio del debito. Essi corrispondono al “free cash flow from operations” (FCFO) dei sei mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti. A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui sotto alle lett. e) e f);

b) le disponibilità liquide iniziali;

c) le linee di credito disponibili che possono essere usate nell’orizzonte temporale di riferimento. Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che siano ritenuti anticipabili.

  • Il denominatore corrisponde al debito non operativo che deve essere rimborsato nei sei mesi successivi:

d) pagamenti previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;

e) debito fiscale o contributivo non corrente, comprensivo di sanzioni ed interessi, e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze dovute il cui pagamento, rateizzato dilazionato o con ravvedimento, scade nei sei mesi successivi;

f) debito nei confronti dei fornitori e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro si considera la parte di capitali, interessi e spese di mora che scade nei sei mesi.

 

Le linee di credito in scadenza nei sei mesi successivi sono collocate al denominatore in parte o totalmente solo se vi è il ragionevole dubbio che non si rinnovino o vengano ridotte.

La scelta tra i due approcci è a discrezione degli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei dati e flussi informativi.

Ai fini del calcolo del DSCR l’orizzonte temporale di sei mesi può essere ampliato alla durata residua dell’esercizio se superiore a sei mesi a condizione che numeratore e denominatore siano tra di loro confrontabili.

Se esistono riserve liquide accantonate per far pronte ad eventuali periodi di stress finanziario vanno in entrambi gli approcci inserite al numeratore tra le disponibilità liquide.

Sarà normale avere scostamenti non significativi tra previsionale e consuntivo, essendo un calcolo prospettico si basa su dati non ancora definitivi.

Marco Simontacchi – Lello Piperno

13 marzo 2020